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Pagamento Sanzioni

Ultimo aggiornamento: 5 gennaio 2023, 11:54

Contatti

indirizzo Via Roma, 37 - piano terra (palazzina a sinistra del ingresso comunale)

telefono 0141/820294-0141/820292

fax 0141/832394

email contravvenzioni@comune.canelli.at.it

Responsabile

Comm. Diego Zoppini

Componenti dell'ufficio

Rosa Ciliberto

Orari d'apertura

Da lunedì a venerdì: dalle 9.00 alle 12.00


Violazioni del codice della strada

  • Richiesta annullamento Violazione per veicolo venduto o rubato o con errata trascrizione numero di targa rilevata

Nel caso in cui il veicolo alla data della violazione risulti venduto o rubato o l'utente rilevi un errore nella trascrizione del numero di targa, l'utente può proporre istanza di annullamento al Comando in autotutela.

> Ufficio di Riferimento

Ufficio di riferimento: Sezione Contravvenzioni

Coordinatore della Sezione: Ag. Scelto CILIBERTO Rosa

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> Normativa di riferimento

· D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada)
· Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992)
· L. 689/81


  • Pagamento Verbali / Accertamenti Codice Della Strada

Le violazioni non possono essere pagate presso la sede del Corpo di Polizia Locale

Il pagamento deve avvenire:

VERBALI:  Entro 60 giorni

ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE : 10 giorni (trascorso detto termine la violazione sarà inviata al domicilio del proprietario del veicolo con il supplemento delle spese di notifica)

- versamento su conto corrente postale nr 1037426937 intestando il medesimo a:

Comune di Canelli Sanzioni C.d.S.  – Via Roma 37 – 14053 Canelli (AT)

Indicando nella causale:
estremi del verbale di contestazione
numero di targa del veicolo

- tramite bonifico bancario  IBAN IT08 P076 0110 3000 0103 7426 937 codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX  intestando il medesimo a:

Comune di Canelli Sanzioni C.d.S.  – Via Roma 37 – 14053 Canelli (AT)
Indicando nella causale:
estremi del verbale di contestazione
numero di targa del veicolo

>  Notizie utili

Dal 21.8.2013, la legge n° 98 del 9.8.2013 (legge di conversione del D.L. n. 69/2013), ha introdotto la possibilità per chiunque di pagare la somma pari al minimo edittale ridotta del 30% (eccetto le spese di notifica e di procedimento), qualora il pagamento della sanzione venga effettuato nel termine di 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale.

Tale possibilità viene meno per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 210, comma 3, C.d.S. (4) o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Sono altresì escluse tutte le violazioni previste dalle norme c.d. complementari non comprese nel Codice della Strada e quelle per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, co. 3 e 3-bis C.d.S.).

La sanzione potrà quindi essere pagata in misura ridotta come indicato sul verbale o sul preavviso di sosta apposto sul parabrezza entro:

-  5  gg. dalla data di contestazione o notificazione (fruendo dello sconto del 30%);
-  60 gg. dalla data di contestazione o notificazione (minimo edittale senza sconto)

In relazione all’art 207 del vigente C.d.S.  nel caso la violazione sia commessa con  veicolo immatricolato all'estero, è  obbligatorio effettuare il pagamento della sanzione direttamente nelle mani del verbalizzante, pena il fermo del veicolo.

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  • Ritardo nei pagamenti

Il pagamento in ritardo oltre il 60° giorno della somma dovuta, sarà incassato come pagamento parziale e non estinguerà l’obbligazione.

La somma versata verrà quindi trattenuta in acconto dando successivamente luogo alla riscossione coattiva.

In caso di mancato pagamento ovvero effettuato oltre il termine consentito, la sanzione da pagare sarà pari alla metà del massimo edittale (per semplificare la sanzione raddoppia).

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  • Modalità di conteggio dei giorni per l’effettuazione del pagamento

Entro 5 gg.: il termine decorre dal giorno successivo a quello della contestazione su strada o notificazione del verbale. Ad esempio, se la contestazione o la notificazione è avvenuta il 14.07.2013 il pagamento ridotto del 30% è consentito fino al 19.07.2013. Tuttavia, se l’ultimo giorno utile coincide con un giorno festivo (domenica o festività infrasettimanale), il termine utile slitta al primo giorno feriale successivo.

Entro 60 gg.: Il termine deve essere conteggiato in 60 gg. (non 2 mesi). In questo caso, anche 1 solo giorno di ritardo, sarà considerato come pagamento parziale. E’ comunque possibile pagare entro il 61° solo nel caso in cui il 60° giorno coincida con un giorno festivo (domenica o festività infrasettimanale). 

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  • Comunicazione dati Conducente per Decurtazione Punti

Nel caso venga notificato presso la propria abitazione un verbale per violazione alle norme del Codice della Strada, che prevede una sanzione accessoria di decurtazione dei Punti dalla Patente (autovelox, sosta su stalli riservati disabili, ecc) - per il quale il conducente non sia stato identificato (la violazione non è contestata direttamente ed immediatamente) l'articolo 126-bis del codice della strada stabilisce l'obbligo di comunicare i dati del conducente: l'obbligato in solido (proprietario del veicolo) a cui il verbale è notificato è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.

ATTENZIONE: La comunicazione dei dati conducente deve comunque avvenire anche se il Proprietario del veicolo risultava essere anche l’effettivo conducete al momento dell’accertamento.

> Chi lo può fare

Il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido (ex art. 196 C.D.S.)

Il conducente risultante alla guida del veicolo al momento dell’accertamento

> Cosa di deve fare

Il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido (ex art. 196 C.D.S.), al quale viene notificato un verbale di contestazione in cui è prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida, è invitato, entro 60 giorni dalla notifica del verbale stesso, a fornire i dati anagrafici e della patente di guida della persona che, al momento della commessa violazione, conduceva il veicolo.

La comunicazione potrà essere effettuata mediante l'apposito modulo, dovrà essere sottoscritta dal conducente e:

- presentata agli uffici della Polizia Locale direttamente nei giorni di apertura al pubblico, anche da persona munita di delega (con fotocopia di documento di identità del delegante)

- oppure inviata da casella di posta elettronica certificata personale a:

polizialocalecanelli@pec.it

(le copie devono essere firmate in originale e scannerizzate)

Al modulo dovrà essere, in ogni caso, allegata la copia fronte-retro del documento di guida con la dichiarazione
"IO SOTTOSCRITTO .... NATO A .... IL .... RESIDENTE IN ...... VIA ... DICHIARO CHE LA FOTOCOPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE IN MIO POSSESSO"

(le copie devono essere firmate in originale e scannerizzate)

Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati entro il medesimo termine con le predette modalità. Qualora, entro i termine di 60 giorni, non venissero forniti i dati richiesti o venissero forniti solo parzialmente, sarà applicata a carico del proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o giuridica, la sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2° C.d.S. vigente.

NB: il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati dell’effettivo conducente al momento della violazione soggiace ad una ulteriore sanzione amministrativa che implica il pagamento di una somma da € 284,00 a € 1.133,00.

> Come faccio a sapere quanti punti ho sulla patente?

Telefonare al n. 848 782 782, da un telefono di rete fissa al costo di una telefonata urbana, e seguire le istruzioni indicate dal messaggio vocale: digitare sulla tastiera del telefono la vostra data di nascita (gg/mm/aaaa) e il numero del documento di guida (solo il numero e non le lettere) e poi il tasto cancelletto.
iscriversi nel sito Il portale dell’automobilista e consultare il proprio punteggio

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  • Rateazione Sanzioni Amministrative

> I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

> Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a eur 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con l coniugeo con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

> La richiesta di cui al comma 1 è presentata al Presidente della giunta regionale, al Presidente della giunta provinciale o al SINDACO nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

> Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000,00, fino a un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000,00. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, e successive modificazioni.

L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all’articolo 204-bis del C.d.S..L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza di intende respinta.

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  • Rimborso sanzioni amministrative

Nel caso in cui sia stato effettuato un pagamento in misura superiore a quanto dovuto è possibile richiedere il rimborso delle somme spettanti utilizzando il modulo allegato 

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