TARI TRIBUTO SUI RIFUTI
Come si calcola la TARI?
La TARI, istituita con l’articolo 1 della legge 147/2013 e s.m.i., come modificata e confermata dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, si compone, così come il precedente tributo (TARES), di una parte fissa e di una variabile, oltre al tributo provinciale pari al 5% dell’importo dovuto quale tributo comunale.
- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti
a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
Si moltiplica la superficie dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile
- Tributo
Es: abitazione di 100 mq con 4 persone residenti:
(100 mq X “tariffa fissa unitaria” € 1,33886/mq X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € 128,56237/nucleo familiare X giorni / 365 = Tariffa
All'importo del Tributo occorre aggiungere :
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la stessa superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza
- Tributo
Es: negozio abbigliamento (cat. 13) di mq. 100:
(100 mq X “tariffa fissa unitaria” della categoria 13 € 1,57662 X giorni / 365) + (100 mq X “tariffa variabile unitaria” categoria 13 € 1,11190 X giorni / 365)= Tariffa
All'importo del Tributo occorre aggiungere:
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE
Superficie imponibile
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) o della TARES (art.14 DL n.201/2011).
Il presupposto del tributo
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere
Chi deve versare il tributo TARI?
CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Termini e modalità di pagamento
I contribuenti effettuano il pagamento della TARI con modello di pagamento F24 (allegato all’avviso di pagamento) in tre rate come di seguito riportate:
1^ rata entro il 31 luglio 2022
2^ rata entro il 30 settembre 2022
3^ rata entro il 15 dicembre 2022
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022
Dichiarazioni TARI
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine del 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
Le aliquote sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 25 febbraio 2019.
Documenti correlati
Delibere di approvazione degli atti
Informative
Modulistica
Regolamenti