IMU imposta municipale propria - Comune di Canelli

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IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Cos'è l'IMU?

Imposta municipale propria (IMU) è un'imposta che si applica in Italia sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il Governo Monti con il decreto legge n 201 del 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con modificazioni, in legge dalla n 214 del 22 dicembre 2011 (GU n 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n 276) ha profondamente modificato la natura dell'imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012 per poi essere applicata a regime fin dal 2014.
Con la Legge di Stabilità (Legge 147 del 27.12.2013) l’IMU diventa una delle tre componenti della nuova Imposta Unica Comunale (IUC).
La Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) all’articolo 1, commi da 738 a 783, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di Imu e Tasi.
Più precisamente, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.


Pagamenti

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24:

 

Scadenze

Entro il 16 giugno 2022
Entro il 16 dicembre 2022

 

Coefficienti di rivalutazione dei fabbricati

La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% alla quale applicare i seguenti coefficienti:

 

Gruppo A
ad uso residenziale (ad esclusione dell’A/10)
160
Gruppo C/2, C/6 e C/7 160

Gruppo C/1

55
Gruppo B

140

Gruppo C/3, C/4 e C/5

140

Gruppo A/10

80

Gruppo D
(ad escusione del D/5)

65

Gruppo D/5

80

 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

Ø  si deve essere proprietari di un solo immobile ad uso abitativo oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile, un capannone o un negozio non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Ø  Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

 

La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% alla quale applicare i seguenti coefficienti: base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% alla quale applicare i seguenti coefficienti:

terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 75
terreni posseduti da altri soggetti 135

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono esenti IMU.
La base imponibile per le aree edificabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno.


Codici F24

- Codice Ente Comune di Canelli: B594
- Abitazione principale e pertinenze: codice quota Comune 3912
- Terreni: codice quota Comune 3914
- Aree fabbricabili: codice quota Comune 3916
- Altri fabbricati: codice quota Comune 3918
- Fabbricati D: codice quota Comune 3930 codice quota Stato 3925.

 

Calcolo IMU

Link esterno per il calcolo del IMU

 

Documenti correlati

Delibere di approvazione degli atti
Informative
Modulistica
Regolamenti

 

 

 

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