TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
Cos'è la Tasi?
La TASI, tassa sui servizi indivisibili comunali, è la componente servizi della IUC (imposta unica comunale), istituita dall’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68 e dall’art. 1 comma 14 legge n. 208 del 2015, ed è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) all’articolo 1, commi da 738 a 783, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di Imu e Tasi.
Più precisamente, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.
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La TASI:
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decret0-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui sopra.
- nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura percentuale stabilita dal Comune, pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quest’ultimo non versa la TASI mentre il possessore versa comunque la TASI nella percentuale stabilita dal comune pari al 90%.
- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’“IMU”.
Aliquote per l'anno 2019
La somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze | 2,0%o (aliquota max IMU 6%o – aliquota IMU applicata 4%o) |
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Tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale |
2,0%o (aliquota max IMU 10,6%o – aliquota IMU applicata pari a 8,3%o) |
Aree fabbricabili |
1,0%o (aliquota max IMU 10,6%o – aliquota IMU applicata pari a 8,8%o) |
Fabbricati D (esclusi i D5) |
2,0%o (aliquota max IMU 10,6%o – aliquota IMU applicata pari a 8,3%o) |
Fabbricati D5 |
2,0%o (aliquota max IMU 10,6%o – aliquota IMU applicata pari a 8,6%o) |
Fabbricati utilizzati per l'esercizio di commercio al dettagli medie e grandi strutture di vendita |
2,0%o (aliquota max IMU 10,6%o – aliquota IMU applicata pari a 8,6%o) |
Fabbricati rurali ad uso strumentali |
1,0%o (non assoggettati a IMU) |
Nulla è dovuto dall’occupante gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale ai fini IMU. Tali immobili beneficiano dell’agevolazione ai sensi dell’art.6 comma 10 Parte Seconda del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con DCC 13/2014 e s.m.i.
Scadenze
Il pagamento deve essere effettuato con modello di pagamento F24
Entro il 16 giugno 2019: versamento in acconto pari al 50% dell’importo dovuto, applicando le aliquote indicate.
Entro il 16 dicembre 2019: versamento a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Codici F24
- Codice Ente Comune di Canelli: B594
- Abitazione principale e pertinenze: codice tributo 3958
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: codice tributo 3959
- Aree fabbricabili: codice tributo 3960
- Altri fabbricati: codice tributo 3961
Documenti correlati
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