Sanzioni e sinistri stradali - Cartelle esattoriali - Comune di Canelli

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CARTELLE ESATTORIALI

Cosa sono e cosa fare quando arrivano?

La cartella esattoriale viene inviata dal Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore) nei seguenti casi:

 

-  a suo tempo non è stata pagata la violazione al codice della strada ( in tutto o in parte)
- non è stato presentato ricorso né opposizione
- se la sanzione pecuniaria non viene pagata entro i termini dell’ordinanza - ingiunzione

 

Si precisa che trascorsi gg. 60 giorni dalla notifica del verbale per violazioni al Codice della Strada il verbale stesso diviene titolo esecutivo per la riscossione da parte dell'Amministrazione procedente la quale ha cinque di anni di tempo per provvedervi.

Normativa di riferimento · Art. 203 - 3° comma legge 485/92
· Art. 206 CDS
· Artt. 22 e 27 legge 689/81
Richiesta sgravio cartella esattoriale

Lo sgravio della cartella esattoriale può essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale, qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo.

Ricorsi avverso cartelle esattoriali

- Opposizione al ruolo
Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice competente per territorio, nel caso di specie a far tempo dal 01/05/2014 di Asti.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

 

- Opposizione all'esecuzione
Il contribuente che intende opporsi all'esecuzione conseguente alla notifica della cartella di pagamento deve proporre ricorso al tribunale territorialmente competente, ai sensi degli artt. 615 e seguenti del codice di procedura civile.

 

- Opposizione agli atti esecutivi
Il contribuente che intende opporsi a singoli atti esecutivi posti in essere dal Concessionario, deve proporre ricorso al Tribunale territorialmente competente in funzione di Giudice dell'esecuzione entro 20 giorni decorrenti dal compimento del singolo atto impugnato, ai sensi degli articoli 617 e seguenti del codice di procedura civile.

 

Per cause di valore non superiore a €. 1.100,00 il contribuente può stare in giudizio personalmente.

Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale.

Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.


 

 

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