RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI
Violazioni Codice Della Strada |
L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all’articolo 204-bis del C.d.S..L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza di intende respinta. |
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Ufficio di Riferimento |
Ufficio di riferimento: Sezione Contravvenzioni Coordinatore della Sezione: Ag. Scelto CILIBERTO Rosa |
Documenti
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Normativa di riferimento
· D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada)
· Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992)
· L. 689/81