TARI TRIBUTO SUI RIFUTI
Come si calcola la TARI?
La TARI, istituita con l’articolo 1 della legge 147/2013 e s.m.i., come modificata e confermata dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, si compone, così come il precedente tributo (TARES), di una parte fissa e di una variabile, oltre al tributo provinciale pari al 5% dell’importo dovuto quale tributo comunale.
- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti
a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
Si moltiplica la superficie dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile
- Tributo
Es: abitazione di 100 mq con 4 persone residenti:
(100 mq X “tariffa fissa unitaria” € 1,33886/mq X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € 128,56237/nucleo familiare X giorni / 365 = Tariffa
All'importo del Tributo occorre aggiungere :
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la stessa superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza
- Tributo
Es: negozio abbigliamento (cat. 13) di mq. 100:
(100 mq X “tariffa fissa unitaria” della categoria 13 € 1,57662 X giorni / 365) + (100 mq X “tariffa variabile unitaria” categoria 13 € 1,11190 X giorni / 365)= Tariffa
All'importo del Tributo occorre aggiungere:
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE
Superficie imponibile
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) o della TARES (art.14 DL n.201/2011).
Il presupposto del tributo
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere
Chi deve versare il tributo TARI?
CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Termini e modalità di pagamento
I contribuenti effettuano il pagamento della TARI con modello di pagamento Pagopa (allegato all’avviso di pagamento) in tre rate come di seguito riportate:
1^ rata entro il 31 agosto 2024
2^ rata entro il 31 ottobre 2024
3^ rata entro il 15 dicembre 2024
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2024
Dichiarazioni TARI
1. Ai fini della dichiarazione TARI sussiste l’obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
- inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo famigliare;
- verificarsi, modificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.
Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni di ARERA e del TQRIF allegato A alla delibera n. 15/2022:
- la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’utente al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e
online di cui all’Articolo 19 del TQRIF, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
- le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente.
- le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all’ Articolo 19 del TQRIF, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
- le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all’Articolo 10.1 del TQRIF, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all’Articolo 10.1 del TQRIF, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
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